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  • 8 ago
  • 2014

Agenti di commercio: nuovo AEC del settore industria

Il 30 luglio 2014 è stato stipulato tra le associazioni rappresentative dei preponenti e degli agenti del settore industriale e della cooperazione un nuovo Accordo Economico Collettivo, che sostituisce quello del 20 febbraio 2002.

Il nuovo AEC entrerà in vigore il 1° settembre 2014.

La principale novità introdotta in tale Accordo è rappresentata dalla previsione di un’indennità meritocratica, da calcolarsi applicando criteri nuovi rispetto al passato (quali ad esempio, un “periodo di prognosi” successivo alla fine del rapporto, con un “tasso di migrazione” predeterminato), la quale, secondo le nostre prime valutazioni, porta a riconoscere in media cifre piuttosto elevate.

Stiamo effettuando una serie di calcoli su situazioni ipotetiche in modo da poter valutare la convenienza del nuovo regime dell’AEC rispetto alla applicazione pura e semplice dell’art. 1751 c.c.. Daremo conto dei risultati di tale indagine ai primi di settembre.

Le nuove disposizioni sull’indennità (artt. 10 e 11 del nuovo AEC) non si applicheranno ai contratti già in corso di esecuzione al 30/7/2014 e stipulati prima del 1/1/2014, fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 le nuove disposizioni si applicheranno a tali contratti, a condizione che essi rimangano in vigore per almeno 5 trimestri decorrenti dal 1/1/2016. Al di fuori di tali condizioni, continueranno ad applicarsi gli artt. 10 e 11 dell’AEC del 2002.

Ovviamente, invece, le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati dopo il 1° settembre 2014.

Tra le altre novità, rispetto al testo precedente del 2002, si possono citare le seguenti.

In tema di variazioni di zona, il limite al di sopra del quale le variazioni si considerano “di rilevante entità” è oggi rappresentato dal 15% (mentre prima era del 20%) delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente la variazione.

Per procedere ad una variazione di rilevante entità, il preponente dovrà concedere all’agente un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del contratto, salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Tale possibilità di deroga prima non era prevista.

Inoltre, il nuovo testo prevede che l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 18 mesi (24 mesi, nel caso di agenti monomandatari) antecedenti la variazione, debba considerarsi come unica variazione; il periodo nella versione precedente era di 12 mesi sia per gli agenti plurimandatari che per quelli monomandatari.

Riguardo al campionario, il nuovo AEC prevede che l’addebito dello stesso all’agente possa avvenire unicamente in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non dovuto alla normale usura da utilizzo.

In base al nuovo art. 4, poi, “In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto”.

Relativamente alle provvigioni spettanti all’agente per trattative in corso al momento della cessazione del rapporto, restando fermo il principio secondo cui l’agente deve relazionare dettagliatamente al preponente (già previsto nel precedente AEC del 2002), l’agente avrà diritto alla provvigione per gli affari conclusi nei 6 mesi successivi allo scioglimento (nella versione precedente il periodo era di 4 mesi).

In caso di ritardo superiore a 15 giorni nel pagamento delle provvigioni all’agente, quest’ultimo avrà diritto agli interessi previsti dal Dlgs. 231/2002, come recentemente modificato, ossia ad un tasso pari a quello applicato dalla BCE alle sue recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti.

Sulle somme accantonate dai preponenti presso l’Enasarco a titolo di Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR), l’Enasarco dovrà corrispondere ai preponenti un interesse annuo pari al tasso di rendimento annuo realizzato sul patrimonio complessivo investito dall’Enasarco fino a quando non verrà attuata la piena gestione separata del ramo FIRR e, successivamente, pari al tasso di rendimento annuo determinato dagli utili netti di gestione del ramo FIRR.

 

Silvia Bortolotti