Affidamento di figlio minore di coppia di fatto con genitori di nazionalità diversa (italiana e tedesca)
Avv. Giovanna Buffa
Redattore
Segnalo un caso interessante del quale mi sono occupata recentemente insieme alla Collega Mariaelena Giorcelli.
Si trattava di una Cliente Italiana, residente in Italia, la quale aveva avuto un figlio (ora di 4 anni) da un cittadino tedesco. Il Bambino era stato riconosciuto dapprima solo dalla mamma, quindi anche dal padre del quale portava il cognome. In allora i genitori, coppia di fatto, avevano deciso per l’affido congiunto. La Cliente aveva convissuto con il padre del bimbo in Germania, sino ai tre anni del figlio; quindi era rientrata in Italia, con l’assenso dell’ex compagno, che si era impegnato in occasione della separazione a corrispondere al figlio un assegno di mantenimento, oltre al cosiddetto Kindergeld che lo Stato Tedesco eroga a tutti i bimbi nati in Germania da almeno un genitore tedesco.
Dopo alcuni mesi però il padre non aveva più provveduto a pagamento alcuno, disinteressandosi altresì del figlio. La problematica che abbiamo affrontato erano la richiesta dell’affido esclusivo, in luogo di quello congiunto in origine, oltre ad un contributo economico più elevato.
Abbiamo affrontato due principali problematiche: A) Giurisdizione e legge applicabile, in punto sia di affido, sia di obbligo di mantenimento; B) Nel merito applicazione delle norme del codice civile italiano ed in specie degli articoli 316 e seguenti ed in particolare dell’art. 337 ter c.c.sia in punto affido, sia in punto obbligo di mantenimento.
Quanto alla giurisdizione - dopo attento esame delle seguenti norme: (i) art. 8. I comma del Regolamento CE 2201/2003 relativo alla competenza al riconoscimento, alle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale; (ii) articoli 1 e 2 della Convenzione dell’Aja 5/10/1961; (iii) art. 42 del Dip 31/5/1995 n.218; (iv) art.li 3,4 e 5 terzo capoverso della Convenzione dell’Aja 19/10/1996 in materia di responsabilità genitoriale - abbiamo concluso per la competenza (intesa come giurisdizione) del Tribunale di Torino (luogo di residenza della mamma ricorrente e del figlio) sia quanto all’affido, sia quanto all’obbligo di mantenimento. A quest’ultimo riguardo abbiamo optato per l’applicabilità alla fattispecie degli articoli 3 lettera b) e 15 del Regolamento UE 4/2009, oltre al Protocollo dell’Aja del 23/11/2007.
Quanto al merito della vicenda abbiamo chiesto, in applicazione delle norme del codice civile riguardanti la responsabilità genitoriale ed i conseguenti obblighi di mantenimento del figlio da parte di entrambe i genitori ed i specie degli art. 316 e seg c.c e dell’art. 337 ter c.c, che il Tribunale di Torino disponesse l’affido esclusivo del bimbo alla madre, e determinasse a carico del padre un obbligo di contribuzione di entità adeguata al suo reddito, pari al doppio del reddito della madre del bambino. Controparte, dopo aver ricevuto la notifica di ricorso e dcreto di fissazione d’udienza con traduzione asseverata in lingua tedesca, si è costituito in giudizio, senza nulla eccepire riguardo alla giurisdizione ed alla legge applicabile.
Il ricorso è stato recentemente accolto dal Tribunale di Torino, sia in punto affido esclusivo, sia in punto obbligo in capo al padre di un contributo al mantenimento di maggiore entità.
Avv. Giovanna Buffa