Vendite Italia-Germania di prodotti tessili: alcune criticità
Avv. Ennio Piovesani, PhD
Redattore
1. Introduzione (1)
La Germania rappresenta il principale Paese di destinazione delle esportazioni italiane nel settore dei prodotti tessili. (2) Le esportazioni delle imprese tessili italiane in Germania spesso sottendono contratti di vendita conclusi con imprese acquirenti con sede in quel Paese. Purtroppo, in alcuni casi, dai contratti in questione sorgono controversie che vengono sottoposte al giudice. (3) Le pronunce che compongono tali controversie spesso riguardano la seguente ipotesi: l’impresa tessile italiana-venditrice agisce nei confronti dell’impresa tedesca-acquirente a fronte del mancato pagamento del prezzo; l’impresa tedesca contesta la non conformità dei prodotti tessili venduti; l’impresa italiana eccepisce la tardività della denuncia di non conformità dei prodotti (e, quindi, l’impossibilità per l’acquirente di accedere alla relativa garanzia). Nella prospettiva dell’impresa tessile italiana-venditrice, dalle pronunce in questione emergono tre criticità: 1) la “difficoltà” di radicare la giurisdizione nei confronti dell’impresa tedesca-acquirente davanti al giudice italiano; 2) la “prevalenza” delle condizioni di acquisto (dell’acquirente) sulle diverse condizioni di vendita (della venditrice); 3) l’ampiezza del termine riconosciuto all’acquirente per denunciare la non conformità dei prodotti tessili venduti (e, quindi, per accedere alla relativa garanzia).
2. Prima criticità: il problema della giurisdizione (italiana)
La prima criticità emerge per le seguenti ragioni. Nell’ipotesi della domanda rivolta dall’impresa italiana-venditrice nei confronti dell’impresa tedesca-acquirente, in assenza di un accordo sulla giurisdizione(4) o di un accordo arbitrale,(5) ha giurisdizione: il giudice tedesco, in qualità di giudice del foro dell’impresa tedesca-convenuta; oppure, in alternativa, a scelta dell’impresa italiana-attrice, il giudice dello Stato membro in cui la merce è stata consegnata.(6) Nel caso in cui la merce sia stata consegnata in Germania, l’impresa italiana-attrice può agire nei confronti dell’impresa tedesca-convenuta soltanto davanti al giudice tedesco.(7, 8)
3. Seconda criticità: premessa sulla CISG (e sulla sua esclusione)
Quanto alla seconda criticità, occorre premettere come il contratto di vendita tra l’impresa italiana e quella tedesca sia disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG).(9) La CISG stabilisce una disciplina uniforme in materia di vendita internazionale, in particolare, per quanto qui interessa, in materia di conclusione del contratto e di non conformità della merce venduta. Tale disciplina uniforme prevale su quella stabilita dalla legge nazionale (10) (applicabile al contratto in base alle norme di diritto internazionale privato).(11) Ciò a meno che le parti non abbiano escluso, tramite accordo, l’applicazione della CISG.(12) In effetti, nella prassi, le parti tedesche sembrano essere propense a vedere esclusa l’applicazione della CISG al loro contratto, preferendo che lo stesso sia disciplinato dalla (propria) legge nazionale.(13) Con specifico riferimento alle imprese tedesche operanti nel settore tessile, tale propensione traspare dalle Condizioni uniformi del settore tessile tedesco (Einheitsbedingungen der deutschen Textilwirtschaft), un modello di contratto di vendita pubblicato dall’Associazione tedesca dell’industria tessile e della moda (Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V.).(14) Infatti, il modello contrattuale, al § 13 rubricato “Legge applicabile” (“Anwenbares Recht”), dispone: “Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dell’11.4.1980’ [la CISG] è esclusa” (“Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 wird ausgeschlossen”).(15)
4. (Segue) La “prevalenza” delle diverse condizioni dell’acquirente
Ciò premesso, nella prassi, accade spesso che il contratto internazionale di vendita non sia costituito da un unico documento sottoscritto dalle parti, ma sia invece concluso tramite lo scambio di documenti, oppure oralmente o ancora tramite comportamento concludente. Infatti, in alcuni casi il contratto si conclude come segue. Il venditore trasmette all’acquirente l’offerta di vendita che stabilisce le proprie condizioni. A ciò segue la trasmissione da parte dell’acquirente dell’ordine d’acquisto che, a sua volta, precisa le proprie diverse condizioni. Nel caso in cui, all’ordine di acquisto segua la consegna della merce, in base alla CISG, il contratto di vendita si conclude, tramite il comportamento del venditore (la consegna della merce), alle (diverse) condizioni stabilite dall’acquirente.(16) In questo caso, le condizioni dell’acquirente “prevalgono” su quelle del venditore.
5. Terza criticità: l’ampiezza del termine per la denuncia della non conformità
La terza criticità emerge per le seguenti ragioni. Il termine entro il quale l’acquirente può denunciare la non conformità della merce – e, quindi, accedere alla relativa garanzia – è, anzitutto, quello determinato dalle parti nel loro contratto di vendita. Le associazioni di imprese italiane e tedesche operanti nel settore del tessile pubblicano modelli di contratto di vendita che possono essere adottati dalle dette imprese: ad esempio lo Standard Agreement “Terms and Conditions of Sales for Grey Fabrics” pubblicato da Sistema Moda Italia, Federazione Tessile e Moda,(17) e le sopra citate Condizioni uniformi del settore tessile tedesco pubblicate dall’Associazione tedesca dell’industria tessile e della moda.(18) I due modelli contrattuali prevedono termini diversi per la denuncia di difetti c.d. apparenti e occulti: il modello italiano prevede, rispettivamente, i termini di 10 e 8 giorni dalla data della scoperta del difetto; invece, il modello tedesco prevede, nel caso di difetto apparente il termine di 12 giorni dalla consegna, e, nel caso di difetto occulto, la denuncia “senza indugio” alla scoperta.(19) Nel caso in cui le parti non abbiano determinato contrattualmente il termine per la denuncia della non conformità, e non abbiano escluso l’applicazione della CISG (v. § 3), si applica il termine previsto dalla stessa CISG: il “termine ragionevole”.(20) Il concetto di “ragionevolezza” del termine di cui alla CISG rappresenta una “clausola generale” e che non può che richiedere una valutazione da parte del giudice di tutte le circostanze della fattispecie concreta.(21) Tra le circostanze che rilevano è la natura deperibile o meno della merce venduta: nel caso di merce non deperibile (quali i prodotti tessili), il termine è più ampio di quello che sarebbe applicabile nel caso di merce deperibile.(22) Inoltre, il termine determinato dal giudice potrebbe essere più ampio rispetto a quello stabilito dalla legge nazionale – applicabile nel caso in cui le parti abbiano escluso l’applicazione della CISG (v. § 3) –; ad esempio, il termine di 8 giorni stabilito dalla legge italiana,(23) oppure quello di 1 o 2 giorni stabilito, in via generale, dalla legge tedesca.(24) Infatti, da un confronto della giurisprudenza italiana e tedesca, si può ritenere, in via generale, che la denuncia di non conformità di prodotti tessili è tempestiva ai sensi della CISG se interviene al più tardi entro le 2/4 settimane dalla data di consegna,(25) non oltre.(26)
6. Conclusioni
Le tre criticità descritte sopra possono essere prevenute, o quantomeno mitigate, adottando, prima del sorgere di controversie, accorgimenti di natura contrattuale. Il nostro studio assiste le parti nell’adozione di specifiche clausole contrattuali a tal fine, e nell’ambito delle controversie sopra descritte, anche in sede giudiziale.
Avv. Ennio Piovesani, PhD
Note
(1) Nelle note sono presenti le seguenti abbreviazioni in lingua tedesca: BGH (Bundesgerichtshof): Corte (di Cassazione) Federale; HGB (Handelsgesetzbuch): Codice di commercio; OLG (Oberlandesgerich): Corte d’appello; LG (Landgericht): Tribunale; Urt. v. (Urteil vom): sentenza del.
(2) V. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio I, Osservatorio Economico, Statistiche relative all’interscambio commerciale italiano nel settore TESSILE, novembre 2022, Tabella 5A.
(3) V., ad es., tra le pronunce italiane: App. Firenze, sez. III, sent del 23.9.2022, n. 2086, <https://pdatorino.it>; Cass., S.U., sent. del 9.1.2020, n. 156, Leggi d’Italia = CISG-online n. 5814; Trib. Forlì, sent. del 28.3.2014, n. 391, <https://pdatorino.it>; Trib. Prato, sez. unica, sent. del 6.2.2013, n. 189, <https://pdatorino.it>; Trib. Bologna, sez. II, sent. del 5.11.2008, Leggi d’Italia; Trib. Modena Carpi, sent. del 3.11.2008, Leggi d’Italia; Cass., S.U., ord. del 14.6.2007, n. 13891 Leggi d’Italia = CISG-online n. 1702; tra le pronunce tedesche: OLG Köln, Urt. v. 13.2.2006 – 16 U 17/05, BeckRS 2006, 5618 = CISG-online n. 1219; OLG Düsseldorf, Urt. v. 21.4.2004 – 15 U 222/08, BeckRS 2008, 22150; LG Regensburg, Urt. v. 24.9.1998 – 6 O 107/98, CISG-online n. 514; BGH, Urt. v. 23.7.1997 – VIII ZR 134/96, NJW 1997, 3309 = CISG-online n. 276; LG Duisburg, Urt. v. 17.4.1996 – 45 (19) O 80/94, BeckRS 1996, 3841 = CISG-online n. 186; LG Oldenburg, Urt. v. 27.3.1996 – 12 O 2541/95, BeckRS 2013, 21486 = CISG-online n. 188.
(4) V., in generale, sugli accordi di scelta del foro nel c.d. spazio giudiziario europeo, tra gli altri, Margherita Salvadori, Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo, 2018.
(5) Si segnala l’esistenza del Tribunale arbitrale tedesco della lana (Deutsche Wollschiedsgericht) presso la Camera di commercio di Brema (v. <https://www.ihk.de/bremen-bremerhaven/beraten-informieren2/recht2/aussergerichtliche-streitbeilegung/wollschiedsgericht-1302720> [consultato il 3.2.2023]), alla quale le parti coinvolte nel commercio della lana possono, tramite accordo, sottoporre le loro controversie (cfr. Trib. Prato, sent. del 4.3.2019, n. 169, <https://pdatorino.it>). V., in generale, sull’arbitrato internazionale, tra gli altri, Fabio Bortolotti, L’arbitrato commerciale internazionale, 2019.
(6) Cfr. artt. 25, 4, e 7, n. 1, lett. b), primo allinea, Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), G.U.U.E. L 351, 20/12/2012, 1 e segg. (Regolamento Bruxelles Ibis).
(7) Se l’impresa italiana-venditrice comunque agisse in Italia e l’impresa tedesca-acquirente eccepisse (tempestivamente) il difetto di giurisdizione italiana, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare tale difetto. Soltanto se invece l’impresa tedesca non sollevasse l’eccezione, il giudice italiano sarebbe tenuto a radicare la giurisdizione – prorogata tacitamente (cfr. art. 24 Regolamento Bruxelles Ibis).
(8) Quella descritta rappresenta una “criticità” per l’impresa tessile italiana-venditrice nella misura in cui: 1) per l’operare delle regole sulla giurisdizione, l’impresa italiana potrà agire nei confronti dell’impresa tedesca-acquirente soltanto davanti al giudice tedesco, e non davanti al “proprio” giudice, quello italiano; 2) si ritenga che il giudice italiano sia “preferibile” rispetto a quello tedesco. Quest’ultimo è un aspetto da valutare caso per caso. Infatti, non è possibile affermare a priori che il ricorso davanti al giudice italiano sia preferibile rispetto a quello davanti al giudice tedesco. Infatti, secondo l’EU Justice Scoreboard 2022, il tempo necessario per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale da parte del giudice (di primo grado) italiano è circa il doppio rispetto a quello necessario da parte del giudice tedesco; mentre i costi (processuali) previsti per l’instaurazione del giudizio in Germania sono circa il doppio rispetto a quelli previsti in Italia (v. Commissione, The EU Justice Scoreboard, COM(2022) 234, 2022, rispettivamente, pag. 11, Figure 7, e pag. 24, Figure 27).
(9) United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1489, 1988, 3 e segg.
(10) In assenza di un accordo sulla legge applicabile, al contratto di vendita tra l’impresa tessile italiana-venditrice e l’impresa tedesca-acquirente si applica la legge italiana, in qualità di legge del Paese in cui si trova il luogo di residenza abituale (amministrazione centrale) della venditrice. Cfr. artt. 3, 4, par. 1, lett. a) e 19 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), G.U.U.E. L 177, 04/07/2008, 6 e segg.
(11) Cfr. Trib. Napoli Nord, sez. II, sent. del 31.1.2023, n. 418, <https://pdatorino.it>; Trib. Messina, sez. II, sent. del 4.7.2022, n. 1188, <https://pdatorino.it>; Cass., sez. II, sent. del 25.1.2018, n. 1867, Leggi d’Italia; Cass., S.U., ord. del 15.2.2005, n. 2983, Leggi d’Italia; Cass., S.U., ord. del 20.9.2004, n. 18902, Leggi d’Italia; Trib. Padova, sent. del 31.3.2004, Giur. merito 2004, 1065; Trib. Padova, sent. del 25.2.2004, Giur. it. 2004, 1405; Trib. Rimini, sent. del 26.11.2002, Giur. it. 2003, 896; Trib. Vigevano, sent. del 12.7.2000, n. 405, Giur. it. 2001 = Riv. dir. int. priv. e proc. 2001, 143.
(12) Cfr. art. 6 CISG.
(13) V. Fabio Bortolotti, Il contratto internazionale, 2a ed. 2017, 326 (“è frequente vedere contratti tedeschi […] contenenti l’espressa esclusione della Convenzione di Vienna e la sottoposizione del contratto alla propria legge nazionale”).
(14) Il modello contrattuale è reperibile al seguente indirizzo web: <https://textil-mode.de/de/newsroom/blog/einheitsbedingungen-der-deutschen-textilwirtschaft/> (consultato il 3.2.2023).
(15) La propensione delle parti tedesche a vedere esclusa l’applicazione della CISG traspare anche da alcune pronunce (cfr. Cass., sez. II, sent. del 25.1.2018, n. 1867; Trib. Vigevano, sent. del 12.7.2000, n. 405).
(16) Cfr. artt. 18, 19 e 23 CISG; in generale, sulla conclusione del contratto internazionale e sul problema della c.d. battle of the forms, tra gli altri, Bortolotti, Il contratto internazionale, cit., 299 e segg.
(17) Il modello contrattuale è reperibile al seguente indirizzo web: <https://www.sistemamodaitalia.com/it/contratti/downloads/item/10436-standard-agreement-terms-and-conditions-of-sales-for-grey-fabrics> (consultato il 3.2.2023).
(18) Cfr. App. Firenze, sez. III, sent. del 23.9.2022, n. 2086.
(19) Cfr., rispettivamente, l’art. 11 del modello contrattuale pubblicato da Sistema Moda Italia ed il § 7 del modello contrattuale pubblicato dall’Associazione tedesca dell’industria tessile e della moda.
(20) V. art. 39, par. 2, CISG.
(21) V. Trib. Messina, sent. del 4.7.2022, n. 1188, Trib. Rimini, sent. dell’8.1.2003, Riv. dir. int. priv. e proc. 2003, 190, dove si cita Trib. Cuneo, sent. del 31.1.1996, CISG-online n. 268; Trib. Vigevano, sent. del 12/07/2000, n. 405.
(22) V. Trib. Napoli, sent. del 31.1.2023, n. 418; Trib. Messina, sent. del 4.7.2022, n. 1188; Trib. Pisa, sent. del 5.10.2017, n. 1159, <https://pdatorino.it>; Trib. Rimini, sent. dell’8.1.2003; Trib. Vigevano, sent. del 12.7.2000.
(23) V. art. 1495 c.c.
(24) “Ai sensi del § 377, par. 3, HGB […] [u]n termine per la denuncia da uno a due giorni dalla conoscenza dei vizi è generalmente ritenuto sufficiente“ (“Nach § 377 Abs. 3 HGB […] [e]ine Frist von ein bis zwei Tagen fur das Absenden der Rugen nach Kentniss des Mangels wird in der Regel als ausreichend angesehen”). Cit. OLG Brandeburg, Urt. v. 12.12.2012 – 7 U 102/11, BeckRS 2013, 4070.
(25) Cfr. Trib. Forlì, sent. del 28.3.2014, n. 391 (20/30 giorni dalla data di consegna) e OLG Koblenz, Urt. v. 18.11.1999 – 2 U 1556/98, CISG-online n. 570 (una settimana, dalla data di consegna, per l’ispezione della merce, e due ulteriori settimane per la denuncia della non conformità), ancorché in materia di vendita, rispettivamente, di stock di ritagli di pellame e di fibre di vetro; cfr. però Trib. Cuneo, sent. 31.1.1996, dove, in un caso di non conformità apparente di capi di abbigliamento sportivo, è stata ritenuta tardiva la denuncia intervenuta con un ritardo di 23 giorni dalla data di consegna; LG Stuttgart, Urt. v. 31.8.1989 – 3 kfH97/89, CISG-online n. 11 = IPRax 1990, 289, dove, in un caso di non conformità di scarpe, è stata ritenuta tardiva la denuncia intervenuta 16 giorni dopo la consegna.
(26) Cfr. Trib. Prato, sent. del 4.3.2019, n. 169 (vendita di lana); OLG Düsseldorf, Urt. v. 10.2.1994 – 6 U 32/93, BeckRS 1994, 30944857 (vendita di camice); Cass., sez. II, sent. del 27.7.2004, n. 14104, Leggi d’Italia (vendita di tessuti); OLG Koblenz, Urt. v. 18.11.1999 – 2 U 1556/98; Pretura di Torino, sent. del 30/01/1997, CISG-online n. 539 = Giur. it. 1998, 982 (vendita di tessuti).