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  • 4 dic
  • 2022

Negoziazione assistita da avvocati anche per le controversie con gli agenti persone fisiche

Dal 30 giugno 2023 per le controversie di lavoro (e quindi anche per quelle con gli agenti persone fisiche) non sarà più necessario formalizzare la transazione in sede protetta, essendo sufficiente che l’accordo sia raggiunto mediante negoziazione assistita da avvocati.

 

Con la recente riforma “Cartabia” sono state introdotte importanti novità anche in tema di negoziazione assistita.

In particolare, per ciò che qui interessa, l’art. 9 del D.Lgs. 149/2022 recante delega al Governo - tra l’altro - per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, ha introdotto all’interno del testo del decreto-legge 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, il nuovo articolo 2 ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro), in base al quale in buona sostanza le parti, se assistite da almeno un avvocato per parte (ed eventualmente da un consulente del lavoro), possono ricorrere alla negoziazione assistita, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per le controversie di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, ossia per le controversie di lavoro, incluse quindi anche quelle relative a rapporti di agenzia (per le ipotesi in cui l’agente svolga la prestazione in maniera prevalentemente personale). Il nuovo articolo prosegue dicendo che all’accordo raggiunto all’esito di tale procedura si applica quanto disposto dall’art. 2113, quarto comma del codice civile; in altre parole, ciò significa che la transazione raggiunta secondo le suddette modalità, pur riguardando diritti del prestatore di lavoro (o dell’agente persona fisica), sarà valida e non potrà essere impugnata.

Ebbene, quanto sopra rappresenta un’importante novità rispetto alla normativa sinora (e tutt’ora, fino a fine giugno 2023) in vigore, la quale infatti per riconoscere validità alle rinunce e transazioni compiute da un “lavoratore” richiede che le stesse siano oggetto di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede giudiziale, o davanti a una commissione di conciliazione istituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ITL), o presso una sede sindacale, poiché solo in questi casi la posizione del lavoratore può dirsi adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.

A decorrere dall’applicazione di tale nuova norma (e cioè dal 30 giugno 2023) invece, le transazioni relative a controversie di lavoro (e di conseguenza anche quelle con agenti persone fisiche) saranno validamente concluse, purché le parti siano assistite dai rispettivi avvocati, senza necessità di stipulare l’accordo in “sede protetta” (ossia, davanti al giudice, presso l’ITL o presso una sede sindacale). Di fatto, quindi, l’accordo raggiunto mediante negoziazione assistita da avvocati sarà equiparato ad una conciliazione in sede protetta.

Ciò consentirà di velocizzare le tempistiche ed evitare formalità che ormai perlopiù erano vissute come un ulteriore gravoso passaggio, in termini di tempo e/o di costi, che spesso rischiava di ritardare la soluzione della lite.

 

Avv. Arianna Ruggieri