Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookies Policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

 
  • 7 ott
  • 2024

Indicazione delle riduzioni di prezzo nei prodotti offerti ai consumatori

Con sentenza del 26 settembre 2024 la Corte di Giustizia, nella causa C-330/23, ha definitivamente chiarito che una riduzione di prezzo indicata sotto forma di percentuale deve essere calcolata sul prezzo più basso applicato dal venditore negli ultimi 30 giorni.

Inoltre, se la riduzione di prezzo viene annunciata mediante dicitura pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo, tale dicitura dovrà essere determinata tenendo conto del prezzo più basso negli ultimi 30 giorni.

 

Il caso

Una società del gruppo Aldi (Aldi Süd Dienstleistung-SE & Co. oHG) aveva pubblicato un opuscolo per annunciare la riduzione di prezzi con riguardo a determinati prodotti ove venivano indicati sia il prezzo di vendita, sia il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni, ma nel seguente modo:

 

Schermata2024-10-07alle10.32.20.png 

 

Per quanto riguarda altri prodotti, non veniva indicata la percentuale di sconto, ma la seguente dicitura: “Prezzo in evidenza”.

Schermata2024-10-07alle10.06.21.png

L’associazione tedesca dei consumatori, Verbraucherzentrale Baden-Wüttemberg, si rivolgeva al Tribunale di Düsseldorf ritenendo l’annuncio in violazione delle norme nazionali tedesche di recepimento dell’art. 6bis della direttiva CE/98/6. In particolare, per l’associazione tedesca, la scorrettezza sarebbe dovuta al fatto che la percentuale di sconto applicata non si riferisse al prezzo più basso praticato dalla convenuta negli ultimi 30 giorni prima della riduzione di prezzo, bensì al prezzo normalmente applicato. Per quanto riguarda la dicitura “Prezzo in evidenza”, l’associazione dei consumatori, contestava che il prezzo in evidenza (1,49) fosse superiore al prezzo applicato da Aldi negli ultimi 30 giorni (1,39) prima della riduzione di prezzo.

 

Il Contesto Normativo

L’art. 6 bis della direttiva CE/98/6 prevede che:

“1. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un dato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.

  1. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo […].

Tale articolo è stato introdotto dalla direttiva c.d. Omnibus (Dir. 2019/2161), recepita in Italia con D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023, con l’introduzione nel c.d. Codice del Consumo (D.lgs. 206/ 2005) dell’articolo 17 bis (si veda in proposito il mio precedente articolo al seguente link: https://www.bbmpartners.com/news/Italia-attua-direttiva-Omnibus-2019-2161-il-D-Lgs-n-26-del-7-marzo-2023-Mariaelena-Giorcelli).

Alla luce di tale disposizione, in caso di annunci di riduzione di prezzo, è obbligatorio indicare:

  • il prezzo di vendita
  • il prezzo precedente corrispondente al prezzo più basso applicato dal professionista per un periodo di tempo non inferiore ai precedenti 30 giorni.

In aggiunta a tali indicazioni, alcuni Stati Membri, tra cui anche l’Italia (cfr. art. 15 del D.lgs. 114/1998) prevedono anche l’obbligo di indicare:

  • la percentuale di sconto “calcolata sul prezzo normale di vendita”.


Il Rinvio pregiudiziale

Il Tribunale di Düsseldorf, ha ritenuto che non vi fosse alcun dubbio sul fatto che oltre al prezzo d'offerta e al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni possano essere indicati altri prezzi, ma che l'interpretazione dell'articolo 6 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva non fosse chiara. Conseguentemente, poneva alla Corte di Giustizia le seguenti domande:

  1. se l’articolo 6 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi debba essere interpretato nel senso che una percentuale indicata in un annuncio di riduzione di un prezzo può riferirsi unicamente al prezzo precedente ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi.
  2. se l’articolo 6 bis, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi debba essere interpretato nel senso che le parti messe in evidenza per finalità promozionali dirette a sottolineare la convenienza di un’offerta (quali, ad esempio, l’indicazione di un prezzo come «Prezzo Sensazionale»), se utilizzate in un annuncio di riduzione di un prezzo devono riferirsi al prezzo precedente ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, della direttiva sull’indicazione dei prezzi.


La decisione

La Corte ha ritenuto che l’art. 6bis debba essere interpretato non soltanto tenendo conto del tenore letterale di tale disposizione, ma anche degli obbiettivi perseguiti da tale disposizione, che sono quelli di impedire ai professionisti di indurre in errore il consumatore, aumentando il prezzo praticato prima di annunciare una riduzione di prezzo ed esponendo così false riduzioni di prezzo.

Sulla base di tali ragionamenti la Corte ha ritenuto che, per rispettare tale obbiettivo, non sia sufficiente indicare il prezzo più basso applicato dal venditore negli ultimi 30 giorni, a titolo di mera informazione, ma che la riduzione stessa vada calcolata sulla base di tale prezzo precedente. Per gli stessi motivi, la Corte ha inoltre ritenuto che la comunicazione pubblicitaria diretta a sottolineare il carattere vantaggioso del prezzo annunciato, debba anch’essa determinarsi con riferimento al prezzo precedente più basso degli ultimi 30 giorni.

 

Conclusioni

Attenzione quindi alla corretta indicazione delle riduzioni di prezzo. Sebbene, l’art. 15 del D.lgs. 114/1998 sulle vendite straordinarie e promozionali preveda espressamente e letteralmente che la percentuale di sconto che deve essere obbligatoriamente indicata sia “calcolata sul prezzo normale di vendita”, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, le suddette parole devono essere interpretate come riferite al “prezzo più basso negli ultimi 30 giorni”.

Si ritiene, inoltre, che i venditori rimangano liberi di indicare negli annunci di riduzione di prezzi, oltre al prezzo di vendita (ridotto) e al prezzo più basso applicato negli ultimi 30 giorni, anche altri prezzi (ad esempio il prezzo di listino e/o il prezzo normalmente applicato) ma tale ulteriore indicazione dovrà avvenire in maniera non ingannevole, considerando anche che qualsiasi indicazione circa i vantaggi di prezzo dovrà necessariamente essere riferita al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli