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  • 26 nov
  • 2021

Il D.lgs. 170/2021 di attuazione della Direttiva UE 2019/771 sulla garanzia legale di conformità e sulle garanzie commerciali nella vendita di beni al consumatore: le modifiche al Codice del Consumo

Il 25 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo n. 170/2021 attuativo della Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo attualmente dettato dagli articoli da 128 a - 134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (Codice del Consumo) che verrà sostituito dai nuovi articoli 128 – 135 septies del Codice del Consumo.

I nuovi articoli 128 – 135 septies del Codice del Consumo, che saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2022, si applicheranno ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente a tale data, tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni mobili materiali.

Oltre ai contratti di vendita tali norme saranno applicabili ai contratti di appalto d’opera, somministrazione, permuta e in genere a tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

Sono altresì inclusi nel campo di applicazione anche i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o interconnessi con i beni e forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi.

Viene così riformata la disciplina della conformità dei beni, dei rimedi in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali. Lo scopo della nuova Direttiva UE 2019/771 e della relativa normativa di recepimento è quello di migliorare il quadro esistente tenendo conto, da un lato, dello sviluppo del commercio elettronico e delle attività transfrontaliere verso le vendite al consumo di beni e, dall'altro, armonizzare meglio il livello di protezione dei consumatori all'interno dell'UE.

Tra le principali novità, vi è la suddivisione dei requisiti di conformità in requisiti “soggettivi” e requisiti “oggettivi”. Si tratta di una suddivisione più che altro formale.

Ma una delle modifiche più rilevanti è l’eliminazione dell’obbligo del consumatore di denunciare i vizi, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta. Sempre nell’ottica di rafforzare la tutela del consumatore, la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna viene estesa a un anno, anziché i sei mesi previsti dalle norme attuali.

Novità importanti che impongono a coloro che vendono ai consumatori di rivedere le proprie condizioni di vendita in modo da adeguarsi in tempo utile.

 

1.  Requisiti di conformità

L’obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

I requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalla norme esistenti ma, la Direttiva UE 2019/771 ed il nuovo art. 129 del Codice del Consumo suddividono tali requisiti in due categorie: requisiti soggettivi e oggettivi. Affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.

Requisiti soggettivi: i beni, ove le parti abbiano concluso un contratto di vendita, devono: a) corrispondere alla descrizione, tipo, quantità, qualità e possedere la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e altre caratteristiche, previste dal contratto di vendita; (b) essere idonei all’uso particolare richiesto dal consumatore e che il consumatore abbia comunicato al venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; (c) essere forniti con tutti gli accessori e le istruzioni, incluse le istruzioni sull'installazione, come previsto dal contratto di vendita; e d) essere forniti con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.

Requisiti oggettivi: i beni devono: a) essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo conto, se del caso, del diritto dell'Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme, dei codici di condotta applicabili allo specifico settore; (b) se applicabile, possedere le qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove applicabile, essere consegnati insieme agli accessori, inclusi l'imballaggio, le istruzioni di installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; d) essere della quantità e possedere le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura dei beni e tenendo conto qualsiasi dichiarazione pubblica fatta da o per conto del venditore o di altre persone in precedenti collegamenti della catena di transazioni, incluso il produttore, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

Laddove il bene oggetto del contratto di vendita non soddisfi i requisiti oggettivi sopra descritti (ad es. non corrisponda al campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto), non sarà più sufficiente, affinché il venditore possa essere esonerato da responsabilità, eccepire che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza. In base alle nuove disposizioni sarà necessario provare che il consumatore sia stato “specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità” e che “il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Beni con elementi digitali

La Direttiva EU 2019/771 e il nuovo d.lgs 170/2021 si occupano espressamente di beni con elementi digitali; per tali beni, oltre ai requisiti di cui sopra, la direttiva stabilisce che il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi, per il periodo di tempo: a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale; oppure (b) se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).

E’ consigliabile che il venditore informi il consumatore della disponibilità degli aggiornamenti, delle conseguenze in caso di mancata installazione e che fornisca istruzioni adeguate per l’installazione dei prodotti. Se il consumatore, nonostante tali informazioni, non procede ad installare tali aggiornamenti entro un congruo termine, il venditore non sarà responsabile per i difetti di conformità che derivano unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento.

Beni che devono essere installati

Per quanto riguarda i beni che devono essere installati, si conferma sostanzialmente la disciplina precedentemente contenuta nell’art. 129 n. 5 del Codice del Consumo, che sarà, ora, contenuta nel nuovo art. 131 del Codice del Consumo; qualsiasi difetto di conformità risultante da un'installazione errata della merce deve essere considerato un difetto di conformità, quando l'installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. Il venditore è anche responsabile per il difetto di conformità quando l'installazione è stata effettuata dal consumatore se l'installazione errata è dipesa da carenze o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto o del servizio digitale nel caso di beni con elementi digitali.

 

2.  Diritti del consumatore.

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha innanzitutto diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Le disposizioni relative a tali rimedi, che saranno contenute nel nuovo art. 135 bis, 135 ter e 135 quater, rimangono sostanzialmente invariate rispetto alle rispettive disposizioni della direttiva 1999/44 e dell’attuale art. 130 del Codice del Consumo.

Per la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2019/771 stabilisce che tali rimedi possono essere applicati nei seguenti casi: a) quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, ove applicabile, non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni; b) quando permanga un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni; c) quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; o d) quando il venditore ha dichiarato, o è chiaro dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità (l'onere sull'entità del difetto di conformità è a carico del venditore).

Ai sensi del nuovo art. 135 bis n. 6 del Codice del Consumo il consumatore potrà rifiutarsi di eseguire il pagamento del prezzo o di una sua parte fino a quando il venditore non abbia rimediato al difetto di conformità. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di eccezione di inadempimento e di concorso del fatto del consumatore.

Il nuovo art. 132 del Codice del Consumo tutela il consumatore nei casi in cui l’uso del bene venduto sia impedito o limitato a causa di una restrizione derivante dalla violazione di diritti di terzi (diritti di proprietà intellettuale), in questo caso, ferme restando le disposizioni del nostro ordinamento in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto, il consumatore potrà avvalersi dei rimedi per i difetti di conformità del bene di cui all’art. 135 bis del Codice del Consumo.

Pluralità di beni

Una nuova disposizione, contenuta all’art. 135 quater n.3 del Codice del Consumo, riguarda i contratti di vendita di più beni; nel caso in cui il difetto di conformità si riferisca solo a uno o alcuni dei beni forniti nell'ambito dello stesso contratto di vendita e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto di vendita, solo in relazione ad alcuni tali beni, il consumatore potrà risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni anche se conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi.

 

3. Responsabilità del venditore e onere della prova

I termini di durata della garanzia legale e di prescrizione dell’azione del consumatore sono rimasti invariati: Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.

Come sopra indicato, verrà  eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta previsto, attualmente, dall’art. 128 del Codice del Consumo. A questo proposito sorprende la scelta del legislatore italiano; infatti la Direttiva UE 2019/771 lasciava liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre il termine di decadenza di almeno due mesi, ciononostante, il legislatore ha voluto garantire al consumatore un livello di tutela più elevato eliminando tale previsione e così adeguandosi alla disciplina adottata da altri Stati membri.

La Direttiva UE 2019/771, ha inoltre lasciato liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre un periodo più lungo a favore del consumatore. Sarà quindi interessante vedere come tale norma venga recepita negli altri Stati membri (ad esempio in Paesi come la Danimarca e la Spagna dove attualmente il periodo di prescrizione è di tre anni anziché i 26 mesi della normativa Italiana).

Con il nuovo art. 135 del Codice del Consumo sarà invece estesa ad un anno dalla consegna del bene (anziché i sei mesi previsti dalla disciplina attuale art. 132 Codice del Consumo) la presunzione di esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna (cfr. nuovo art. 135 del Codice del Consumo).

In relazione al periodo di presunzione l’Italia, ha scelto di mantenere il periodo minimo indicato nella direttiva, da notare tuttavia che quest’ultima lascia liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre un periodo di presunzione sino a due anni dalla consegna. Sarà dunque opportuno nel caso di vendite internazionali a consumatori situati in altri Stati membri verificare come è stata recepita la Direttiva 2019/771.

Beni di seconda mano

Per quanto riguarda la vendita di beni di seconda mano le parti potranno concordare una responsabilità o un termine di prescrizione più breve, a condizione che tale periodo non sia inferiore a un anno.

Garanzia convenzionale

Ai sensi del nuovo art. 135 quinques del Codice del Consumo la garanzia convenzionale, se fornita, dovrà essere fornita al consumatore su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna della merce.

 La dichiarazione di garanzia commerciale deve espressamente includere i seguenti elementi segue: a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale; (b) il nome e l'indirizzo del garante; (c) la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale; (d) la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale; e (e) le condizioni della garanzia commerciale.

Rimane invariata la necessità di redigere la garanzia convenzionale in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli delle eventuali altre lingue.

Diritto di regresso

Permane il diritto di regresso del venditore finale nei confronti soggetti parte della medesima catena distributiva (cfr. nuovo art. 134). La nuova norma non preveda più espressamente la possibilità di derogare al diritto di regresso. La scelta del legislatore non è chiara. La possibilità di deroga dovrebbe  essere ancora possibile nonostante la nuova formulazione non vi faccia espresso riferimento. A tale conclusione si perviene dalla lettura del considerando 63) della Direttiva EU 2019/771, che precisa che le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali nonché dal nuovo art. 135 sexies del Codice del Consumo prevede la nullità solo di quelle norme volte ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti a quest’ultimo dalla normativa in esame.

 

Conclusioni

Le nuove disposizioni, e precisamente i nuovi articoli 128 – 135 septies acquistano efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2022 e si applicheranno ai contratti di vendita B2C conclusi a partire da tale data.

Si ricorda che tali norme avranno natura imperativa. Pertanto, è necessario che le imprese che vendono ai consumatori adeguino i propri testi contrattuali (ad es. le condizioni generali di vendita) alle nuove disposizioni.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli