Abuso di dipendenza economica - Contratti di franchising e piattaforme digitali
Avv. Silvia Bortolotti
Redattore
ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA - CONTRATTI DI FRANCHISING
L'articolo 9 della legge n. 192 del 18/06/1998 sulla subfornitura vieta l'abuso di dipendenza economica, ossia la situazione che si verifica quando una parte è in grado di determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi per l'altra parte.
In particolare, l'art. 9 della Legge 192/1998 dispone:
"Abuso di dipendenza economica
1. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. (..)"
La competenza a decidere in materia spetta ai tribunali ordinari, ma anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può intervenire con diffide e sanzioni quando sussista una rilevanza del presunto abuso in termini di concorrenza.
Sebbene la disposizione di cui sopra sia inserita in una legge che riguarda i contratti di subfornitura, la giurisprudenza italiana è favorevole alla sua applicazione alla maggior parte dei contratti commerciali e, in linea di principio, anche ai contratti di franchising. Tuttavia, nell'esaminare la situazione di fatto, i tribunali italiani hanno quasi sempre escluso l'esistenza di una dipendenza economica tra franchisor e franchisee, ritenendo principalmente – sulla base di una valutazione effettuata caso per caso - che l'affiliato avesse la possibilità di trovare alternative soddisfacenti al franchisor sul mercato, senza arrivare neppure ad accertare un possibile abuso.
Al contrario, recentemente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un'istruttoria nei confronti di alcuni noti franchisors, ovvero Benetton (il 17 novembre 2020 - proc. A543) McDonald's (il 27 luglio 2021 - proc. A546) e Original Marines (il 3 dicembre 2021 - proc. A550) per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti dei propri franchisee. I procedimenti sono scaturiti da denunce presentate da ex affiliati delle reti di franchising in questione, i quali hanno sostanzialmente lamentato l'imposizione da parte dei franchisor di clausole contrattuali sbilanciate, che potenzialmente danno luogo a un abuso di dipendenza economica.
Nell'ambito di tali procedimenti, sia McDonald's che Original Marines hanno accettato di modificare i propri contratti di franchising, in conformità alle richieste avanzate dagli ex franchisee; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato l'impegno dei franchisor a procedere con tali modifiche e ha chiuso i relativi procedimenti rispettivamente il 14 giugno 2022 (McDonald's) e il 5 luglio 2022 (Original Marines). L'istruttoria nei confronti di Benetton (che non sembra essersi impegnato a modificare il proprio modello di franchising) è ancora in corso e la decisione dell'Antitrust è attesa per marzo 2023.
ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA - PIATTAFORME DIGITALI
In relazione alla notizia precedente è importante considerare che il testo dell'articolo 9 della legge 192/1998 è stato recentemente modificato (dall'articolo 33 della legge 5 agosto 2022, n. 118), introducendo una presunzione di dipendenza economica nei rapporti commerciali tra le piattaforme digitali e le imprese che si avvalgono dei loro servizi di intermediazione, in determinate circostanze.
In particolare, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 sono state aggiunte le seguenti frasi:
1. (..) " Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati."
2. (..) " Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere."
La competenza sulle azioni civili in questa materia viene riservata alle sezioni specializzate in materia di impresa.
Le norme modificate saranno applicabili a partire dal 31 ottobre 2022.
Avv. Silvia Bortolotti